Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for money laundering and obstruction of asset tracing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible, upholding the lower court's criminal convictions. The appellants argued for violations of the money laundering statute and procedural errors in reconstructing the crime's dynamics. The court rejected these claims, ruling that the legal arguments were unfounded and that factual reconstructions cannot be revisited at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: Appeals based on unfounded legal violations or unreviewable factual reconstructions in criminal proceedings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AL HARKAOUI JAMAL nato il 26/01/1997 FIRAZI KHALIL nato il 15/08/1982 ZERROUQ NOUREDDINE nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Genova, in data 24 maggio 2018, nei confronti di Jamal Al Harkaoui, Khalil Firazi e Noureddine Zerrouq, ha confermato le condanne in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art.648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 648-bis cod. pen., secondo cui la fattispecie si articola in più ipotesi fattuali e, dunque, non solo nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ma anche nel compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 - 648-bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto la violazione lamentata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr