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Ordinanza — n. 9891/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and improper fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nunziata Bruzzese inadmissible, upholding the lower court's decision on her criminal conviction. The appellant argued against the concurrent contribution assessment, but the court found her arguments lacked specificity and attempted an impermissible reconstruction of facts using criteria different from the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and attempt to reconstruct facts using evaluation criteria different from those adopted by the judge of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds improper fact reconstruction concurrent contribution assessment procedural fault fine truffa in materia di prestazioni reato economico tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE NUNZIATA nato a BOSCOTRECASE il 08/03/1957 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, in data 28 settembre 2016, nei confronti di Nunziata Bruzzese, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che le censure proposte, inerenti al contributo concorsuale dell'imputata, sono prive di specificità e tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 ove la Corte territoriale, pienamente confermando le valutazioni del primo giudice, ha evidenziato l'attiva partecipazione della rea che, apparendo come testimone del presunto incidente, corroborava la versione del marito ed insisteva per definire immediatamente la vicenda mediante pagamento, in cont7ti, dei danni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre