Ordinanza — n. 9889/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN HAMED nato il 25/10/1966 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Pesaro, in data 10 dicembre 2019, nei confronti di Ahmed Hassan, ha confermato la condanna per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per la grossolanità della contraffazione e l'insussistenza degli elementi oggettivi nonché in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per l'insussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed a fronte della quale il ricorrente insiste in una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa interpretazione dei fatti, non deducibili nella presente sede di legittimità (si vedano pagg. 2 e 3 sulla non grossolanità della contraffazione e sulla irrilevanza dell'esistenza di ulteriore marchio registrato; pagg. 5 e 6 sulla contraffazione presupposta e sul dolo eventuale per la notorietà del marchio contraffatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 9889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per la grossolanità della contraffazione e l'insussistenza degli elementi oggettivi nonché in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per l'insussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed a fronte della quale il ricorrente insiste in una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa interpretazione dei fatti, non deducibili nella presente sede di legittimità (si vedano pagg. 2 e 3 sulla non grossolanità della contraffazione e sulla irrilevanza dell'esistenza di ulteriore marchio registrato; pagg. 5 e 6 sulla contraffazione presupposta e sul dolo eventuale per la notorietà del marchio contraffatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN HAMED nato il 25/10/1966 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Pesaro, in data 10 dicembre 2019, nei confronti di Ahmed Hassan, ha confermato la condanna per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per la grossolanità della contraffazione e l'insussistenza degli elementi oggettivi nonché in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per l'insussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed a fronte della quale il ricorrente insiste in una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa interpretazione dei fatti, non deducibili nella presente sede di legittimità (si vedano pagg. 2 e 3 sulla non grossolanità della contraffazione e sulla irrilevanza dell'esistenza di ulteriore marchio registrato; pagg. 5 e 6 sulla contraffazione presupposta e sul dolo eventuale per la notorietà del marchio contraffatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicemb