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Ordinanza — n. 9888/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONARI MASSIMILIANO nato a MONTEGRANARO il 22/09/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 febbraio 2022, ha confermato la decisione z. i- :- "Aveo-tek - t=( del Tribunale di Fermo, in data et----elltg.r-aio---202SD, nei confronti di Massimiliano Melonari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Considerato che il primo motivo, inerente alla sussistenza della causa di sospensione della prescrizione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243), secondo cui il rinvio del processo disposto su accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato in quanto si basa su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; osservato che le ulteriori doglianze, in punto di prova dell'elemento soggettivo e di trattamento circostanziale per il mancato riconoscimento della ricettazione attenuata, sono prive di concreta specificità e comunque non sono ammissibili in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), ineriscono a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, i motivi di appello, dedotti solo in punto di responsabilità, inerivano al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 9888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: i- :- "Aveo-tek - t=( del Tribunale di Fermo, in data et----elltg.r-aio---202SD, nei confronti di Massimiliano Melonari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Considerato che il primo motivo, inerente alla sussistenza della causa di sospensione della prescrizione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243), secondo cui il rinvio del processo disposto su accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato in quanto si basa su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; osservato che le ulteriori doglianze, in punto di prova dell'elemento soggettivo e di trattamento circostanziale per il mancato riconoscimento della ricettazione attenuata, sono prive di concreta specificità e comunque non sono ammissibili in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), ineriscono a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, i motivi di appello, dedotti solo in punto di responsabilità, inerivano al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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indennità per il danno soggettivo difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio oltraggio alla corte altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
i- :- "Aveo-tek - t=( del Tribunale di Fermo, in data et----elltg.r-aio---202SD, nei confronti di Massimiliano Melonari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONARI MASSIMILIANO nato a MONTEGRANARO il 22/09/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 febbraio 2022, ha confermato la decisione z. i- :- "Aveo-tek - t=( del Tribunale di Fermo, in data et----elltg.r-aio---202SD, nei confronti di Massimiliano Melonari, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. Considerato che il primo motivo, inerente alla sussistenza della causa di sospensione della prescrizione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irollo, Rv. 281243), secondo cui il rinvio del processo disposto su accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato in quanto si basa su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; osservato che le ulteriori doglianze, in punto di prova dell'elemento soggettivo e di trattamento circostanziale per il mancato riconoscimento della ricettazione attenuata, sono prive di concreta specificità e comunque non sono ammissibili in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), ineriscono a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, i motivi di appello, dedotti solo in punto di responsabilità, inerivano al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1