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Ordinanza — n. 9886/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for drug trafficking due to lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a different application of criminal responsibility and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of issues already resolved. The decision rests on the absence of positive elements required to grant generic mitigating circumstances, which were rightly denied due to recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 641 cod. pen.; Art. 64 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce issues already adjudicated, and generic mitigating circumstances are correctly denied due to the lack of positive elements and the presence of recidivism.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances recidivism denial inadmissible appeal criminal responsibility mancata prova della solvibilità irregolarità finanziarie insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 641 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa il 5 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 luglio 2020, con cui Leonardo MANGINI è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod.
Art. 64 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa il 5 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 luglio 2020, con cui Leonardo MANGINI è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod.
art. 641 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa il 5 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 luglio 2020, con cui Leonardo MANGINI è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, Rv. 281590
Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINI LEONARDO nato a MANFREDONIA il 22/08/1972 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa il 5 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 luglio 2020, con cui Leonardo MANGINI è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale in punto di responsabilità penale dell'imputato e di trattamento sanzionatorio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata quanto al compendio probatorio (dichiarazioni testimoniali e acquisizioni documentali) poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto la pena inflitta congrua, in considerazione delle modalità del fatto, e ha negato le circostanze attenuanti generiche, stante la recidiva e l'assenza di elementi positivi favorevolmente apprezzabili; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr '