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Ordinanza — n. 9883/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9883/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 14 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 24 giugno 2019, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta dal primo Giudice a TEODATO GALLO, MICHELE DAZZEO e ANTONIO CIRULLI per i reati loro ascritti. Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono per lo più motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta; premesso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; considerato che la Corte territoriale, tenuto conto della preventiva rinuncia delle parti ai motivi riguardanti la responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti, con argomentazioni incensurabili in questa sede ha dato risposta alle doglianze sollevate (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alla congruità della pena, avuto riguardo alla personalità degli imputati e ai loro precedenti penali, e alla carenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come invocato dalla difesa); considerato, altresì, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui il solo Cirulli censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico, essendosi il ricorrente limitato a dolersi di ciò, senza indicare alcunché in ordine alla ricorrenza nel caso concreto dei presupposti di applicazione della norma invocata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta dal primo Giudice a TEODATO GALLO, MICHELE DAZZEO e ANTONIO CIRULLI per i reati loro ascritti. Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono per lo più motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta; premesso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; considerato che la Corte territoriale, tenuto conto della preventiva rinuncia delle parti ai motivi riguardanti la responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti, con argomentazioni incensurabili in questa sede ha dato risposta alle doglianze sollevate (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alla congruità della pena, avuto riguardo alla personalità degli imputati e ai loro precedenti penali, e alla carenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come invocato dalla difesa); considerato, altresì, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui il solo Cirulli censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico, essendosi il ricorrente limitato a dolersi di ciò, senza indicare alcunché in ordine alla ricorrenza nel caso concreto dei presupposti di applicazione della norma invocata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali concorso di motivi di sospensione allegazioni insufficientemente motivate clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 131 bis cod. pen
pen., come invocato dalla difesa); considerato, altresì, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui il solo Cirulli censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRULLI ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/03/1994 DAZZEO MICHELE nato a CERIGNOLA il 13/03/1987 GALLO TEODATO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 14 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 24 giugno 2019, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta dal primo Giudice a TEODATO GALLO, MICHELE DAZZEO e ANTONIO CIRULLI per i reati loro ascritti. Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono per lo più motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta; premesso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; considerato che la Corte territoriale, tenuto conto della preventiva rinuncia delle parti ai motivi riguardanti la responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti, con argomentazioni incensurabili in questa sede ha dato risposta alle doglianze sollevate (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata quanto alla congruità della pena, avuto riguardo alla personalità degli imputati e ai loro precedenti penali, e alla carenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., come invocato dalla difesa); considerato, altresì, che l'ultimo motivo di ricorso, con cui il solo Cirulli censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico, essendosi il ricorrente limitato a dolersi di ciò, senza indicare alcunché in ordine alla ricorrenza nel caso concreto dei presupposti di applicazione della norma invocata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere