Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by lower courts. The appellant argued violations of Articles 62 bis and 133 of the Penal Code, but the court found no new elements to support a claim of insufficient motivation. Consequently, the court upheld the conviction for the crime of provoking a disturbance and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis, 133 cod. pen.; The appeal must contain specific grounds distinct from those already examined; generic complaints regarding sentencing or the denial of mitigating circumstances without new factual elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACANTE MIRKO nato a LENTINI il 09/01/1984 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 18 dicembre 2019, con cui MIRKO VACANTE è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la menzionata Corte, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto la pena congrua, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del reo (gravato da plurimi e gravi precedenti specifici), e ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivi apprezzabili; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presif n