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Ordinanza — n. 9879/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic argument lacks specificity regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to consider generic mitigating circumstances, but the court found this argument merely repetitive of previously rejected points. The appellate court had already excluded these circumstances due to the defendant's criminal history and lack of remorse, noting that cognitive deficits did not negate awareness of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances defect in reasoning repetitive argument criminal history cognitive deficit court costs rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTORIO ERCOLE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 15/06/1995 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; <

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 22 novembre 2021, con cui ERCOLE SARTORIO è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, commi primo e terzo n. 1, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi.

In particolare (v. pag. 2 della sentenza impugnata), la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha escluso le invocate circostanze, atteso che l'imputato aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e aveva mostrato una significativa spregiudicatezza nella commissione del delitto, non avendo manifestato, al tempo stesso, alcun segno di resipiscenza per quanto attuato. La Corte di appello ha rimarcato che il deficit cognitivo, accertato e riportato nelle cartelle cliniche, prodotte dalla difesa, non aveva escluso la consapevolezza da parte dell'imputato dell'errore commesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres