Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual reconstruction and lack of specific sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stanley Nwokory's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. The appellant attempted to reconstruct facts contrary to established procedural rules and challenged the sentence without providing specific grounds regarding mitigating factors. The court rejected these arguments, noting the lower court's reasoning was logically sound and the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts an impermissible reconstruction of facts or lacks specific arguments regarding the sentencing, as the appellate court must respect the factual findings and logical reasoning of the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWOKORY STANLEY nato il 01/04/1992 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città il 10 ottobre 2021, con cui NWOKORY STANLEY è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 628, commi terzo e quarto, cod. pen. Considerato che con il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, si tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata dalle emergenze processuali), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, è privo di specificità a fronte della adeguata e non illogica motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulle ragioni ostative all'invocata concessione delle attenuanti generiche, attese la negativa personalità del reo, la gravità dei fatti e la portata plurioffensiva degli stessi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr-: *ent