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Ordinanza — n. 9877/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances in its sentencing decision. The court rejected this claim, noting that the lower court adequately justified the reduced sentence by highlighting the appellant's leadership role with minors, and that general statutory requirements for sentencing motivation were sufficiently met without itemizing every discretionary factor.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's sentencing decision is logically consistent with the law and the appellant fails to provide specific grounds challenging the lack of detailed reasoning on mitigating circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Motivation Generic Mitigating Circumstances Inadmissible Appeal Appellate Review Standards imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BAYE IBRA nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a BAYE IBRA DIOP, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, è privo di specificità, (avendo la Corte territoriale rimarcato che la riduzione della pena, inferiore al terzo, era giustificata dal fatto che l'imputato si era posto a capo di un gruppo di minorenni); osservato, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il P