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Ordinanza — n. 9875/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments regarding subjective element and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcel Baragoi's appeal against the Court of Appeal's confirmation of his conviction inadmissible. The appellant argued for a lack of subjective intent and errors in sentencing, but the court found these claims merely repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals lacking specific arguments merely reproducing previously rejected legal assessments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments subjective element of crime sentencing error review repetitive legal arguments court costs and fine Italian criminal procedure ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 9 ottobre 2019, con cui MARCEL BARAGOI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 99 cod. pen.
Art. 648 cpv. cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 9 ottobre 2019, con cui MARCEL BARAGOI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 9 ottobre 2019, con cui MARCEL BARAGOI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
artt. 99 cod. pen
per carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARAGOI MARCEL nato a BUZOU( ROMANIA) il 15/11/1987 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 9 ottobre 2019, con cui MARCEL BARAGOI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso - con cui si contestano l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. per carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 648 cpv. cod. pen. - sono privi di specificità, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata (ove si afferma che l'attribuzione a BARAGOI delle impronte, rilevate sullo specchietto interno retrovisore e sulla maniglia della portiera posteriore destra del veicolo rubato, era pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 17 punti caratteristici, in difetto, peraltro, di alcuna spiegazione alternativa, legittimante "una differente ragione della presenza delle sue impronte sulla vettura rubata"); si vedano, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla qualificazione di speciale tenuità del fatto, "considerato il valore del bene, anche in ragione del danno patito dalla persona offesa", e pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta applicazione della recidiva, in ragione dei precedenti penali, recenti e gravi, e della successiva reiterazione criminosa, unitamente alla mancanza di ulteriori elementi positivi apprezzabili ai fini di un trattamento di particolare benevolenza nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il