Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and late recidiva argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Borriello's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued violations of Articles 62 bis and 69 of the Penal Code regarding sentencing and recidivism, but the Court found the first ground lacking specificity as it merely repeated arguments already rejected on appeal. Furthermore, the recidivism complaint was deemed inadmissible because it was raised for the first time before the Cassation Court rather than during the appeal proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis; Art. 69 cod. pen.; Appeals must be specific and raised within the appeal; late recidivism complaints are inadmissible; sentencing comparisons fall under merit review unless arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 11/09/1975 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; éf/
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa il 14 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui LUIGI BORRIELLO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi.
In particolare, (v. f. 3 della sentenza impugnata) il Collegio territoriale - quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva - ha sottolineato che la pena inflitta era adeguata, avendo il primo giudice già concesso benevolmente le attenuanti generiche, nonostante l'estrema gravità dei fatti, il contesto in cui è stata realizzata la condotta, la modalità della stessa (detenzione di ben due pistole con matricola abrasa) e la negativa personalità dell'imputato; osservato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (così Sez.
U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549); osservato che il secondo motivo, con cui si censura l'inosservanza della legge penale con riferimento alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto la doglianza risulta dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluta con l'atto d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/12/2022 Il Consigliere Estens