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Ordinanza — n. 9872/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for misappropriation, citing lack of remorse and credibility of victim testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for misappropriation. The appellant argued against the credibility of the victim's testimony and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the credibility assessment accurate and the lack of remorse definitive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's evaluation of the victim's testimony is accurate and the denial of mitigating factors is based on the absence of demonstrated repentance and willingness to repair the damage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility misappropriation conviction victim testimony credibility generic mitigating circumstances lack of repentance court costs and fine Cassazione decision ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI ELIO nato a CASTROFILIPPO il 09/06/1963 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTOLa Corte di appello di Palermo, con sentenza del [1-8enbraio--2-04 -93 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il ricorrente perii reato di appropriazione indebita. Considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto si censura la valutazione della testimonianza della persona offesa, che invece risulta accuratamente effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito (la Corte ribadiva la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, anche tenuto conto delle conferme esterne al dichiarato: secondo foglio della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità della motivazione nella parte in cui non riconosceva le attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la Corte di appello offriva sul punto una motivazione ineccepibile e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione in quanto ribadiva che non erano emersi elementi positivi utili per la concessione del beneficio sanzionatorio dato che non si era registrata alcuna forma di resipiscenza da parte del ricorrente, né alcuna volontà di riparazione del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 20