Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receipt of stolen goods due to lack of admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Polizzi inadmissible, upholding the lower court's conviction for receipt of stolen goods. The appellant argued for specific procedural errors and generic mitigating circumstances, but the court found these complaints lacked concrete specificity and were contradicted by the appellate judgment's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding personality or lack of specific procedural errors render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI SALVATORE nato a PALERMO il 19/06/1994 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2021, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, in data 6 marzo 2019, nei confronti di Salvatore Polizzi, ha riqualificato il reato di cui al capo a) dell'imputazione nel delitto di ricettazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna anche in relazione al reato di cui all'art. 469 cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità per i reati ascritti, oltre ad essere privo di concreta specificità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 e n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logico-giuridici (si vedano pagg. 2 - 5 sull'inattendibilità della versione fornita dall'imputato per la genericità del narrato e l'assenza di riscontro e sulla conseguente mancanza di prova del coinvolgimento nel reato presupposto, sulla sussistenza dei reati ascritti alla luce degli elementi probatori indiretti, tra cui la disponibilità del bene ricettato, la tipologia dello stesso, la presenza di targa evidentemente contraffatta, il tentativo di fuga); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5 ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi da valorizzare, si è riferita alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); ritenuto che le contestazioni in ordine alla recidiva sono inammissibili in quanto la motivazione offerta che valorizza la negativa personalità dell'imputato è adeguata tenuto conto della genericità delle doglianze proposte con l'appello, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il