Italian Court dismisses appeal on extortion conviction for being inadmissible and factually unreviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniel Lanza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lanza argued for vitiating motives regarding the legal qualification of his extortion conviction, but the court noted these claims relied on factual reconstructions not revisitable in a legitimacy trial. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and outside the scope of review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Appeals based on factual reconstructions of the concrete case are inadmissible in the Court of Cassation as they concern matters of fact not revisitable in the trial of legitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, in data 22 aprile 2021, nei confronti di Daniel Lanza, condannato alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di estorsione. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere relativo a questioni di diritto deducibili ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), è anche manifestamente infondato in quanto le doglianze proposte si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, con corretti argomenti logico- giuridici ha sussunto i fatti, per come ricostruiti, nel reato di estorsione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 20