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Ordinanza — n. 9869/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9869/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETAMALES ZUNIGA GERARDO ISAIAS nato il 04/07/1992 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di1R-on—I, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di Gerardo Isaias Retamales 3 Zuniga, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., non è ammissibile in quanto le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 9869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., non è ammissibile in quanto le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivi di revisione revisione delle prestazioni d'invalidità esame di cassazione procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETAMALES ZUNIGA GERARDO ISAIAS nato il 04/07/1992 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di1R-on—I, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di Gerardo Isaias Retamales 3 Zuniga, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., non è ammissibile in quanto le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre