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Ordinanza — n. 9868/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Maurizio Cipriani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cipriani argued for generic legal violations and motivational defects, but the court found these arguments lacked the required specificity under Article 581 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds constituted mere complaints rather than specific legal violations suitable for review.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal violations; generic complaints or requests for factual re-evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mere complaints Article 581 Penal Code Court of Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 12 aprile 2021, nei confronti di Maurizio Cipriani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI MAURIZIO nato a PRATO il 18/04/1965 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 12 aprile 2021, nei confronti di Maurizio Cipriani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono generiche violazioni di legge, oltre ad essere del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi di appello, è privo di specificità nonché finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr