Sentenza — n. 9867/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORITO CIRO nato a NAPOLI il 15/01/1985 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 3 giugno 2021, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa. Come rilevato dal ricorrente (che depositava memoria con la quale ribadiva le ragioni del ricorso), anche tenuto conto del riconoscimento della recidiva - il tempo intercorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello era superiore ai sei anni, tempo intermedio sufficiente per ritenere il reato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione. Le statuizioni civili devono essere confermate, non essendo stata proposta al riguardo alcuna censura.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Come rilevato dal ricorrente (che depositava memoria con la quale ribadiva le ragioni del ricorso), anche tenuto conto del riconoscimento della recidiva - il tempo intercorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello era superiore ai sei anni, tempo intermedio sufficiente per ritenere il reato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione. Le statuizioni civili devono essere confermate, non essendo stata proposta al riguardo alcuna censura.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORITO CIRO nato a NAPOLI il 15/01/1985 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 3 giugno 2021, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa. Come rilevato dal ricorrente (che depositava memoria con la quale ribadiva le ragioni del ricorso), anche tenuto conto del riconoscimento della recidiva - il tempo intercorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello era superiore ai sei anni, tempo intermedio sufficiente per ritenere il reato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione. Le statuizioni civili devono essere confermate, non essendo stata proposta al riguardo alcuna censura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso, il 13 dicembre 2022.