Ordinanza — n. 9866/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO VALERIO nato a NAPOLI il 31/01/1967 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, in data 19 novembre 2014, nei confronti di Valerio Muto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO VALERIO nato a NAPOLI il 31/01/1967 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, in data 19 novembre 2014, nei confronti di Valerio Muto, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre 2022.