Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alleged violations of procedural law regarding Article 129. The court rejected these claims, citing established case law that the lower courts correctly dismissed the prosecution due to prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it lacks legal grounds, is manifestly unfounded, or attempts to re-evaluate evidence outside the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHETTI ANGELO nato a CONVERSANO il 25/02/1963 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 dicembre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, in data 12 dicembre 2013, con cui si dichiarava non doversi procedere nei confronti di Angelo Sacchetti in relazione a tutti i reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. peri., oltre ad essere finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01 e Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445), ampiamente disatteso le doglianze difensive (si vedano pagg. 6 e 7 sulla insussistenza di evidenti elementi di prova della presunta innocenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre