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Ordinanza — n. 9835/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9835/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of Article 129 of the Criminal Procedure Code but failed to provide the specific factual elements required by law. The court ruled that without these concrete details, the appeal could not be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds for cassation lack the required specificity and do not identify the precise elements underlying the criticism.

Parole chiave

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Cassation Appeal Specificity Requirement Criminal Procedure Code Inadmissible Grounds Burden of Proof motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTA FRANCESCO nato a CANDELA il 24/05/1959 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO • La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/06/2022, confermava la sentenza del G.U.P del Tribunale di Torino 10/02/2022 che aveva condannato Gatta Francesco alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di più ipotesi di truffa e sostituzione di persona; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 129 cod.proc.pen non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consi