Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for confession-based plea and recidivism charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Larobina inadmissible regarding a reduced sentence for the crime of recidivism. The appellant argued violations of procedural rights and sentencing guidelines, but the court found his claims manifestly unfounded based on his own confession and the absence of recognized aggravating factors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal claiming violation of procedural rights regarding a confession made during defense is inadmissible if the facts are confessed and the defendant was in a position to defend himself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 29/04/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino 04/03/2020 riduceva la pena inflitta nei confronti di Larobina Antonio in ordine al reato di ricettazione come riqualificato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 521 cod.proc.pen è manifestamente infondato avuto riguardo alla condanna per un fatto confessato dall'imputato nella sua prospettazione difensiva e rispetto alla quale quindi lo stesso era in condizione di difendersi;
Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo stata riconosciuta alcuna aggravante bensì l'ipotesi di ricettazione di cui al primo comma dell'art. 648 cod.pen. e che alcun vizio si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza di elementi per affermare l'attenuante sono esposti a pag. 6 della motivazione della sentenza; ritenuto che il terzo motivo è meramente reiterativo in ragione delle circostanze esposte a pag. 7 della motivazione sull'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 I Cons