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Ordinanza — n. 9833/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud conviction due to inadmissibility of late complaint and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gherlone Pierpaolo inadmissible, confirming his fraud conviction from the Court of Appeal of Turin. The appellant argued for a retrial based on alleged procedural errors and new evidence regarding the inducement of error, but the Court found these arguments barred by law. The Court ruled that the appeal merely repeated issues already decided by the lower courts and that the complaint was filed too late for this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already decided by the court of first instance or if it relies on evidence not permitted in the current phase of proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction confirmation late complaint bar repetitive arguments Italian criminal procedure truffa per mestiere violazione dei doveri professionali reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERLONE PIER PAOLO nato a COSSOMBRATO il 28/06/1964 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • CONSIDERATO IN .FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 04/04/2022, confermava la condanna del Tribunale di Asti 27/01/2020 nei confronti di Gherlone Pierpaolo in ordine al contestato delitto di truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa , non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti a pag. 3 della motivazione circa la induzione in errore dello stesso sulla partecipazione all'atto anche della comproprietaria del bene posto in vendita;

Considerato che il secondo motivo di ricorso in ordine alla tardività della querela non risulta proposto con l'atto di appello e comunque deduce una completa rilettura di elementi probatori non consentita nella presente fase di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigl