Italian Supreme Court dismisses appeal as ground is merely reproducible of lower court's already decided facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Lussiatti Sergio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law regarding the legal qualification of facts concerning a false insurance claim. The Court ruled this argument was merely reproducible of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts with correct reasoning on evidentiary emergencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground is merely reproducible of profiles already adequately examined and rejected by the judges of the merits with correct arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSSIATTI SERGIO nato a AVIGLIANA il 01/10/1955 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 17/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Torino 18/10/2018 a Lussiatti Sergio in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti a pag. 3 della motivazione in ordine alla falsità della denuncia all'assicurazione circa i danni patiti dalla autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere