Italian Court dismisses appeal against fraud sentence reduction as grounds are inadmissible or repetitive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Barbera inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a sentence reduction for fraud, arguing procedural flaws regarding liability and aggravating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already fully examined by lower courts and lacked new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 61 n. 7 cod. pen.: Appeals must present new grounds; repetitive complaints regarding liability or sentencing factors already decided by lower courts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA PIETRO nato a MARSALA il 04/01/1968 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani 08/02/2021 riduceva la pena inflitta a Barbera Pietro in ordine al contestato reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti alle pagg. 3-4 della motivazione ove vengono indicati gli artifici e raggiri posti in essere e l'ingiusto profitto realizzato; ritenuto che la doglianza in tema di circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. riproposta con la memoria difensiva depositata prima della trattazione della presente udienza prospetta una valutazione alternativa del valore degli oggetti preziosi affidata al giudizio personale dell'imputato e sfornita di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo idoneo a conferma rla ; considerato che le ulteriori doglianze in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono anch'esse reiterative avuto riguardo alle specifiche circostanze esposte a pag. 5 della motivazione in ordine alla gravità della condotta posta in essere e dal negativo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Co