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Ordinanza — n. 9830/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing lack of procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on new evidence, but the appellate court had already fully evaluated documentary evidence and a CD-ROM without needing a new investigation. The court rejected these claims as unfounded and repetitive, noting the sentence was already at the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal claiming a violation of the right to a retrial is inadmissible when the appellate court has already comprehensively evaluated all evidence without necessity for a new investigation, and the arguments are repetitive or the sentence is legally correct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility right to retrial violation appellate court evidence evaluation statutory minimum sentence procedural defect claim abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINNIRELLA ANGELO nato a CATANIA il 21/06/1993 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 24/03/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del 19/05/2021, condannava a mesi sei di reclusione ed euro cinquantuno di multa Cinnirella Angelo in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 603 cod.proc.pen, è manifestamente infondato posto che la Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in forza di materiale documentale rivalutato integralmente in appello senza che fosse così necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria richiamando la pronuncia anche gli elementi ricavabili dal CD Rom acquisto con il consenso delle parti che permetteva di ritenere fittizia l'assunzione del ricorrente; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, appare reiterativo in relazione agli argomenti svolti dalla Corte di Appello alle pagg. 3-4 della sentenza;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena appare manifestamente infondato posto che la stessa è stata determinata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consiglie