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Ordinanza — n. 9829/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses remittal request as inadmissible due to procedural violation and lack of clarity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the remittal request inadmissible and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant, Mario Collecorvino, sought to remand the case to the Tribunal of Chieti, arguing for a new trial, but the request was found to be confused and vague. The court ruled that the request violated Article 46 of the Code of Criminal Procedure because it failed to demonstrate a grave local situation disturbing judicial impartiality.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod. proc. pen.; A remittal request is inadmissible if it is confused, approximate, and apodictic, failing to prove a grave local situation that disturbs judicial impartiality.

Parole chiave

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remittal request inadmissible judicial impartiality procedural violation Cassazione Ordinanza ammende per infrazione procedurale rinvio del dibattimento spese di trasloco

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cod. proc. pen.
art. 46 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 avverso il provvedimento del 03/10/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Ritenuto che l'istanza di rimessione del processo appare proposta in violazione dell'art. 46 cod.proc.pen. stante che non risulta notificata alle altre parti 'e comunque prospetta in maniera ' confusa, approssimativa ed apodittica,circostanze tali da non configurare la sussistenza di una grave situazione locale,tale da turbare l'imparzialità dei giudici del processo. rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere s