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Ordinanza — n. 9828/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction citing insufficient grounds for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9828/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giorgianni Giuseppe inadmissible, upholding his conviction for fraud from the Court of Appeal of Salerno. The appellant argued for a complete re-evaluation of evidence and omitted general mitigating circumstances, but the court found these complaints already adequately refuted in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the alleged defects and the appellant's arguments are already refuted in the judgment.

Parole chiave

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lack of motivation appeal fraud conviction Court of Cassazione procedural inadmissibility mitigating circumstances perseguimento penale per truffa contraffazione di merci controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIANNI GIUSEPPE nato a SALERNO il 24/02/1966 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO .IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 16/09/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 26/10/2021 che aveva condannato Giorgianni Giuseppe alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. Considerato che il primo motivo con il quale si deduce difetto di motivazione integra una completa rivalutazione in senso alternativo di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità a fronte di una doppia conforme di responsabilità circa la sussistenza degli artifizi e raggiri nella condotta posta in essere dall'imputato nella organizzazione del viaggio adeguatamente esposti dalla motivazione della sentenza impugnata alle pagg. 4-5 della motivazione;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche reitera doglianze già adeguatamente confutate dalla corte di appello con motivazione incensurabile esposte a pag. 6 in relazione ai precedenti a carico dell'imputato ed alla gravità del danno procurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigl