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Ordinanza — n. 9826/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false trademark counterfeiting conviction, upholding lower court's finding of guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance court's confirmation of Salaheddine Moubhij's conviction for counterfeiting. The court rejected the procedural objection regarding service of process, noting that the defendant's prior address selection remained valid without formal revocation. Furthermore, the court affirmed the conviction under Article 648 of the Penal Code, distinguishing it from the lesser offense of holding products with false marks under Article 474.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 474 c.p.: The selection of domicile for service of process persists until expressly and ritually revoked, and the crime of counterfeiting constitutes a separate offense from merely holding products with false marks, requiring no proof of gross counterfeiting.

Parole chiave

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counterfeiting conviction service of process domicile selection false trademark marks criminal appeal inadmissibility difensore di fiducia rinnovo dell'autorizzazione validità delle elezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.p.
Art. 648 c.p.
a seguito del mancato rinvenimento nel domicilio eletto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex art. 648 cod.
Art. 474 c.p.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod.
art. 161 cod. proc. pen
art. 161 comma 4 cod.proc.pen
274169 — 01); che pertanto nel caso in esame correttamente risulta effettuata la notifica per il giudizio di appello al nuovo difensore ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018
pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, Rv.
Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUBHIJ SALAHEDDINE nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO. La Corte di Appello di Salerno , con sentenza emessa in data 09/05/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 08/10/2020 che aveva condannato Moubhij Salaheddine alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione di alcuni oggetti con marchio contraffatto.

Ritenuto che il primo motivo con il quale si deduce violazione della norme in tema di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondato posto che la precedente elezione di domicilio non appare ritualmente revocata e che dall'esame dell'atto di appello che questa corte di legittimità nel caso di eccezioni di nullità è chiamata ad effettuare non si rinviene la nuova formale elezione; ritenuto infatti che al proposito deve essere richiamato l'orientamento secondo cui l'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, Rv. 274169 — 01); che pertanto nel caso in esame correttamente risulta effettuata la notifica per il giudizio di appello al nuovo difensore ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. a seguito del mancato rinvenimento nel domicilio eletto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex art. 648 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e .condanna il ricorrente al pagamento delle, spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/202