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Ordinanza — n. 9825/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Panaro Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for fraud solely on the ground of insufficient reasoning, arguing the decision lacked specific motivation. The court rejected this because the law requires cassation appeals to cite specific points of the decision and the factual basis for the criticism, which the appellant failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the points of the decision under attack and the factual elements supporting the criticism; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds factual elements requirement insufficient reasoning defense Art. 581 c.p.p. motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/10/1980 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 22/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Benevento emessa in data 20/04/2017 nei confronti di Panaro Salvatore ritenuto colpevole del reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Con