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Ordinanza — n. 9824/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeiting, ruling the crime is a danger offense requiring no actual deception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Ndiaye Bassirou for counterfeiting and trafficking. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court confirmed that Article 474 of the Penal Code protects public trust in trademarks as a danger offense. Consequently, the conviction stands because the crime is configured by the mere possession of counterfeit goods without needing proof of gross counterfeiting or actual deception.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The crime of counterfeiting is a danger offense where the mere possession of goods with counterfeit marks suffices, and the crimes of counterfeiting and trafficking can coexist as they describe structurally and chronologically distinct conduct.

Parole chiave

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danger offense counterfeiting public trust no deception required concurrent crimes contraffazione di merci accusa di truffa false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BASSIROU nato il 10/01/1969 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 09/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 12/03/2018 che aveva condannato Ndiaye Bassirou alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex artt. 648 e 474 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Co