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Ordinanza — n. 9823/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on trademark infringement and possession of counterfeit goods charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for trademark infringement and possession of counterfeit items. The appellant argued for lack of motivation and improper sentencing, but the court confirmed that the crime of possessing goods with false marks is a danger offense requiring no actual deception. Furthermore, the court rejected claims regarding omitted mitigating circumstances and the substitution of detention with a fine, finding the appellate court's reasoning sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The crime of possessing goods bearing false marks constitutes a danger offense where the realization of deception is not required, and the offenses of counterfeiting and possession of such goods can concurrently apply without a relationship of speciality.

Parole chiave

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trademark infringement danger offense counterfeit goods possession of fakes concurrent offenses lack of deception mitigating circumstances marchi di colore

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722
pen •, non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI STEFANO nato a ROMA il 12/05/1958 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 01/02/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Grosseto del 07/01/2019 che aveva condannato Palmieri Stefano alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 474 e 648 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del fatto ex artt. 648 e 474 cod. pen •, non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che detti principi devono valere anche in relazione al possesso di maglie riproducenti i colori delle squadre di calcio pur in assenza degli altri elementi identificativi;

Considerato che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce vizi in ordine all'omessa concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis, 62 n. 4 cod. pen. ed alla sostituzione della pena detentiva, appaiono manifestamente infondati avendo la Corte di Appello adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per ciascuno dei benefici invocati rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023