Italian Court dismisses appeal against theft and money laundering conviction for reiterating lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ion Marius inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding his conviction for theft and money laundering, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the first ground was merely a repetition of arguments already examined and rejected by the lower courts, while the second ground was deemed manifestly unfounded given the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined and rejected by the lower courts without providing new legal arguments or evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ION MARIUS nato il 01/07/1983 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 05/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 11/06/2018 che aveva condannato Ion Marius alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di furto e ricettazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dei fatti non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alla pag. 4 della sentenza ove si sottolinea la natura illecita delle bombole di gas rinvenute in suo possesso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine alla motivazione della pena è manifestamente infondato avuto riguardo alle considerazioni prive di illogicità svolte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 il Consigli