Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to raise specific grievances in prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diop Mandire inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for counterfeiting and trafficking, arguing defects in reasoning regarding liability and sentencing. The court rejected these claims because the second ground was too generic and failed to specify the grievance raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 and 474 of the Penal Code; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the grievance previously raised in the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MANDIRE nato il 12/03/1977 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 29/10/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno emessa in data 14/07/2017 alle pene di legge Diop Mandire in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod. pen., non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico nella parte in cui non deduce di aver proposto la relativa doglianza già in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/20