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Ordinanza — n. 9820/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a misclassification of theft as receipt of stolen goods, was deemed repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court upheld the conviction for the crime of receipt of stolen goods without further review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of those already examined and rejected by the territorial courts with adequate legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds criminal procedure receipt of stolen goods simple theft legal qualification court costs impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIFESSALAM SAID nato il 10/01/1985 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 11/03/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno del 23/01/2018 che aveva condannato Sifessalam Said alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di ricettazione di centrotrentasette pannelli solari; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini del delitto di ricettazione in luogo di quello di furto semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alle pagg. 2-3 della sentenza ove si sottolinea come l'ipotesi alternativa non abbia alcun riscontro nemmeno nelle dichiarazioni dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 i Il Consiglier