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Ordinanza — n. 9817/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to repetitive grounds already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Monteseno Eliseo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a lack of motivation and violation of law regarding the legal qualification of his robbery conviction. The court rejected these claims because the grounds were repetitive of arguments already scrutinized and dismissed by the lower courts with proper legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds already examined and dismissed by lower courts are inadmissible as they lack novelty.

Parole chiave

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repetitive grounds lack of novelty inadmissibility robbery conviction legal qualification momento del reato rapina reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 628 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESENO ELISEO nato a FOGGIA il 07/08/1972 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa in data 01/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 04/11/2020 che aveva condannato Monteseno Eliseo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di rapina. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alla pag. 3 della sentenza ove si sottolinea la portata intimidatoria delle frasi rivolte all'indirizzo della persona offesa idonee a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 628 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 il Consiglie