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Ordinanza — n. 9816/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming missed hearing due to lawyer's absence in written procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9816/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Dell'Isola's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to schedule a hearing after his lawyer was excused, violating procedural rules. The court rejected this claim because the second-instance trial proceeded under a written procedure where physical presence and associated hearing rules do not apply.

Regesto Legislator

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Art. 23bis I. 176/2020; In written criminal procedure, the requirement for a hearing does not apply, rendering appeals based on omitted hearings in such trials inadmissible.

Parole chiave

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written criminal procedure omitted hearing attorney absence inadmissible appeal second instance trial minaccia nel diritto penale azione civile doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 23bis I. 176/2020
art. 23bis I. 176/2020 per il quale non valgono le regole dettate in relazione alla trattazione in presenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ISOLA GIOVANNI nato a VENOSA il 25/07/1978 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO . La Corte di Appello di Potenza, con sentenza emessa in data 13/04/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza emessa in data 14/11/2018 che aveva condannato alle pene di legge Dell'Isola Giovanni in ordine ai reati di danneggiamento e minaccia. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in punto di omesso rinvio di udienza di appello a seguito della adesione all'astensione proclamata dall'avvocatura è manifestamente infondato posto che il giudizio di secondo grado si è svolto con rito cartolare ex. art. 23bis I. 176/2020 per il quale non valgono le regole dettate in relazione alla trattazione in presenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigliere