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Ordinanza — n. 9815/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for money laundering due to lack of statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that convicted the appellant for money laundering. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the underlying theft was aggravated by public exposure, negating the specific statutory mitigation. Furthermore, the court rejected the claim that the lower court's reasoning was illogical, noting it sufficiently addressed relevant factors without needing to consider every single element.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis c.p.; Art. 490 c.p.: The appeal is inadmissible when the specific statutory mitigating circumstance for money laundering is absent due to the nature of the underlying crime, and the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a sufficient evaluation of relevant factors without manifest illogicality.

Parole chiave

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money laundering conviction generic mitigating circumstances aggravated theft exposure appeal inadmissibility manifest illogicality standard riciclaggio di denaro aggravato favoreggiamento circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
del Tribunale di Catania, in data 14 luglio 2017, nei confronti di La Ferlita Santo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art.
Art. 490 cod. pen.
pen., e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 490 cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.
art. 648-bis cod. pen
del Tribunale di Catania, in data 14 luglio 2017, nei confronti di La Ferlita Santo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art.
art. 490 cod. pen
pen., e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 490 cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FERLITA SANTO nato a CATANIA il 18/11/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 17 marzo 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Catania, in data 14 luglio 2017, nei confronti di La Ferlita Santo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 490 cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge nel mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 648-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dal secondo giudice a pagina 3, il reato presupposto del riciclaggio è stato individuato fin dall'imputazione come furto aggravato (quantomeno) dall'esposizione a pubblica fede, sicché non sussistono i presupposti edittali per l'applicazione dell'invocata attenuante;

Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo ai precedenti penali gravanti sull'imputato, e all'assenza di elementi positivi valutabili, cui fa riferimento il primo giudice, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr