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Ordinanza — n. 9813/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant criticized the appellate court's decision but did not identify the specific elements or facts underlying his complaints, despite the lower court having clearly outlined the evidentiary basis for the conviction. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits as the necessary grounds for judicial review were absent.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the elements supporting them; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds elements supporting complaints Code of Criminal Procedure judicial review requirements impugnazione della cancellazione esame di cassazione permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 497-bis cod. pen
del Tribunale di Savona, in data 14 settembre 2021, nei confronti di Zambonin Cristiano Fabio confermava la condanna per il reato di appropriazione indebita, lo assolveva dal reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN CRISTIANO FABIO nato a MILANO il 23/08/1978 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 9 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Savona, in data 14 settembre 2021, nei confronti di Zambonin Cristiano Fabio confermava la condanna per il reato di appropriazione indebita, lo assolveva dal reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare alle pagine 3 e 4 ha enucleato gli elementi di natura dichiarativa e documentale da cui desumere la sicura colpevolezza del prevenuto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid