Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding non-punishability under Art. 131-bis. The court rejected the defense's argument that the offense lacked particular gravity or habitual conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by D'Amico Mario inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of provoking a public disturbance. The defense argued that the second instance judge incorrectly failed to recognize non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the offense lacked particular gravity and the defendant's conduct was not habitual. The court rejected this, finding the lower court correctly denied the exemption based on the severity of the facts and the defendant's specific criminal history, which established the necessary objective and subjective elements for punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged error in applying the non-punishability provision is manifestly unfounded because the court correctly assessed the gravity of the facts and the habitual nature of the defendant's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO MARIO nato a TRAPANI il 26/11/1974 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 3 febbraio 2020, nei confronti di D'Amico Mario, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per erronea applicazione di legge il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il secondo giudice ha correttamente escluso l'esimente, in ragione della valutazione in termini di gravità dei fatti, nonché dei numerosi precedenti penali specifici gravanti sul prevenuto, che costituiscono elementi certamente idonei a fondare il diniego, per mancanza del presupposto oggettivo della non particolare tenuità dell'offesa e di quello soggettivo della non abitualità della condotta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente