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Ordinanza — n. 9811/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a statutory mitigating circumstance but failed to identify the specific factual elements underlying this grievance. Consequently, the court ruled that without these essential details, the appellate judge could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the complaint; a generic challenge without identified facts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds factual elements requirement Code of Criminal Procedure lack of motivation contraffazione di merci prezzo eccessivo prezzo al minuto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO CIRO nato a NAPOLI il 17/07/1978 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 febbraio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 ottobre 2020, nei confronti di Cappiello Ciro, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 473 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid