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Ordinanza — n. 9810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft of a motorbike due to lack of explanation for possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for theft. The appellant argued that the notification of the trial was invalid and that the evidence of theft was insufficient, but the appellate court had already found the defendant present at the time of service and established all elements of the crime. The supreme court rejected these claims as unfounded, ruling that the lack of an explanation for the possession of the stolen vehicle at the scene was decisive for the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has correctly established the facts and the lack of explanation for possession of stolen goods constitutes sufficient evidence of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft of motorbike lack of explanation possession notification of trial validity Corte di Cassazione ruling guida nonostante revoca della patente ricettazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DANIELE nato a MADDALONI il 21/09/1996 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 5 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, confermava la condanna di Daniele Ahmetovic per il reato di ricettazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato alla luce della motivazione della Corte di appello, che ha rilevato come l'indicazione "anzi, a m.p." significasse che l'ufficiale giudiziario, dopo avere in un primo momento verbalizzato l'assenza dell'imputato, avesse poi constatato l'effettiva presenza dello stesso e avesse quindi effettuato la notifica a mani proprie;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione posto che l'imputato era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto ,, senza alcuna spiegazione sull'origine del possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente