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Ordinanza — n. 9808/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9808/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9808/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/10/1976 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in data 10 luglio 2020, aveva riconosciuto Giuseppe Polizzotto responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto la difesa prospetta doglianze che, oltre ad essere basate su assunti relativi ad una inammissibile ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, non colgono nel segno dal momento che, correttamente, la Corte di appello ha chiarito il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante laddove il credito che si intende tutelare non sia, come è pacifico non lo fosse nel caso di specie, liquido ed esigibile (cfr., Sez. 2 - , n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 01;

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 9808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Parole chiave

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cessazione dei pagamenti dilazione di pagamento fatture impagate credito in esecuzione pena pecuniaria non riscuotibile diritto di ritenzione

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
238899 - 01); altrettanto generico è il rilievo difensivo circa il diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/10/1976 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in data 10 luglio 2020, aveva riconosciuto Giuseppe Polizzotto responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto la difesa prospetta doglianze che, oltre ad essere basate su assunti relativi ad una inammissibile ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, non colgono nel segno dal momento che, correttamente, la Corte di appello ha chiarito il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante laddove il credito che si intende tutelare non sia, come è pacifico non lo fosse nel caso di specie, liquido ed esigibile (cfr., Sez. 2 - , n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 01;

Sez. 2, n. 45992 del 07/11/2007, Cravosio, Rv. 238899 - 01); altrettanto generico è il rilievo difensivo circa il diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. poiché la difesa, non tenendo conto delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione, ha in sostanza finito per reiterare in questa sede la richiesta alla luce di una rivisitazione della vicenda in chiave riduttiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.