Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 and 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Montesano inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. Montesano argued for vices in the lower court's reasoning regarding his responsibility for aggravated robbery, but his submissions were deemed generic and failed to pinpoint specific legal errors. Consequently, the court ruled that the appeal fell outside the permissible scope for review and ordered Montesano to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, offering only generic confutations without pointing out precise legal errors or motivational vices in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/07/1990 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale del capoluogo siculo, in data 15 dicembre 2021, aveva riconosciuto Giuseppe Montesano responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando deduzioni generiche, carenti della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, risolvendosi nella confutazione del giudizio formulato dai giudici di merito senza riuscire ad evidenziare gli errori di diritto o i profili di vizio motivazionale, ivi compresi eventuali decisivi travisamenti delle emergenze processuali, tali da poter ricondurre il gravame nel perimetro delineato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al di fuori del quale, invece, esso di colloca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.