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Ordinanza — n. 9802/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9802/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI ARMANDO nato a NAPOLI il 29/05/1991 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 27 gennaio 2022, aveva riconosciuto Armando Di Napoli responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica e di trattamento sanzionatorio, sono del tutto avulsi dal contenuto della sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello per genericità delle censure ivi articolate laddove la difesa, con il presente ricorso, lungi dal contrastare siffatta decisione, svolge una serie di considerazioni dirette a contestare la decisione di primo grado, finendo per reiterare, in questa sede, quelle doglianze la cui inadeguata formulazione aveva portato la Corte territoriale a dichiarare la inammissibilità del gravame ma che, evidentemente, non è di certo possibile riproporre con il ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali atti impugnabili ripudiazione dubbio circa il carattere di infrazione altri capi d'accusa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI ARMANDO nato a NAPOLI il 29/05/1991 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo partenopeo, in data 27 gennaio 2022, aveva riconosciuto Armando Di Napoli responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica e di trattamento sanzionatorio, sono del tutto avulsi dal contenuto della sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello per genericità delle censure ivi articolate laddove la difesa, con il presente ricorso, lungi dal contrastare siffatta decisione, svolge una serie di considerazioni dirette a contestare la decisione di primo grado, finendo per reiterare, in questa sede, quelle doglianze la cui inadeguata formulazione aveva portato la Corte territoriale a dichiarare la inammissibilità del gravame ma che, evidentemente, non è di certo possibile riproporre con il ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.