Criminal appeals dismissed for lack of specific grounds and failure to address appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeals by Galifuoco and Prota inadmissible, ordering them to pay fines. The court ruled that Galifuoco's first ground was too generic and failed to address the appellate court's specific reasoning, while her second ground lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Prota's appeal was rejected because his claim regarding Article 62-bis of the Penal Code was both generic and unsupported by the lower court's findings on the absence of positive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals must be specific and address the merits; generic grounds or failure to refute the lower court's reasoning render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALIFUOCO MARIANGELA nato a NAPOLI il 11/05/1991 PROTA CIRO nato a NAPOLI il 17/09/1982 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale partenopeo, in data 2 novembre 2021, aveva dichiarato Mariangela Galifuoco e Ciro Prota responsabili del delitto di rapina aggravata e li aveva condannati alle pene ritenute per ciascuno eque e di giustizia; entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione; considerato che il primo motivo del ricorso presentato dal difensore della Galifuoco, in punto di qualificazione giuridica, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché, senza operare alcuna specifica critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale per respingere l'analoga censura proposta con i motivi di appello (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), finisce con il riprodurre quelle medesime doglianze senza tener conto della risposta fornita dai giudici del gravame che le avevano già adeguatamente vagliate e disattese, con argomenti corretti in diritto (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558;
Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281) ed alla luce di una ricostruzione in fatto che non è possibile, in questa sede, rimettere in discussione; ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Gallifuoco, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è a sua volta assolutamente carente in punto di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto la difesa avanza deduzioni generiche, senza indicazione delle eventuali questioni irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del Prota, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare sul punto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7