Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible merits arguments and prohibited retrial requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a change in the crime's qualification from robbery to snatching and contested the recidivism application, but these were deemed improper merits arguments. The court rejected these claims because they sought a factual retrial and contested the substantive decision, which is strictly prohibited in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot address merits, factual retrials, or contested recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA PIETRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 03/06/1975 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 9 settembre 202h, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Pietro Guida responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto con strappo, è articolato in termini non consentiti prospettando una rivisitazione delle emergenze istruttorie, in vista di una alternativa ricostruzione dell'episodio, operazione certamente evidentemente estranea al giudizio di legittimità; rilevato che anche il secondo motivo del ricorso propone una censura non consentita in questa sede in quanto, lungi dal prospettare vizi di motivazione o errori di diritto in cui sia incorsa la Corte di appello, si risolve nella contestazione, nel merito, della decisione impugnata quanto all'applicazione della contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrenti'al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.