Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific motivation under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Noureddine Chakhmane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for lenient sentencing based on specific mitigating factors, but the court found his arguments generic and lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated issues already adequately addressed by the lower courts without providing a new, critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 186 Cost.; An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by law, presenting generic criticisms without a precise critique of the contested decision or addressing the complexity of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKHMANE NOUREDDINE (CUI 09YRZ1D) nato il 26/07/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Verona, in data 23 giugno 2021, aveva riconosciuto Noureddine Chakhmane responsabile dei delitti di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando censure generiche, non corredate da una critica puntuale al provvedimento impugnato e che non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); risulta altresì meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla non particolare tenuità del danno in ragione del valore non irrisorio e degli ulteriori effetti dannosi connessi alla lesione della persona; pagg. 7 - 9 sulla non eccessività sia della pena base, di poco superiore ai minimi edittale, che dell'aumento per continuazione, anche alla luce della capacità a delinquere del reo) di cui, tuttavia, la difesa si disinteressa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2