Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding prescription of the crime of receiving stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hossain Kamal inadmissible, rejecting his claim that the crime of receiving had prescribed. The appellate court had already partially reformed the lower judgment by declaring the prescription of the crime under Article 474 of the Penal Code while confirming the conviction for the aggravated form. The Supreme Court ruled the appeal manifestly unfounded because the attenuated form is merely a special mitigating circumstance, meaning the prescription period must be calculated based on the penalty for the basic crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The attenuated form of the crime of receiving constitutes a special mitigating circumstance rather than an autonomous incriminating provision; consequently, for prescription purposes, the penalty established by the first paragraph of Article 648 must be considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN KAMAL nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - dichiarando la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. - confermando per il resto la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 19 aprile 2018, aveva dichiarato Kamal Hossain responsabile del delitto di ricettazione in relazione al quale ha di conseguenza rideterminato la pena elidendo quella inflitta, in aumento, per il reato estinto; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha deciso in termini coerenti all'unanime orientamento della Suprema Corte (tra le tante Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492, secondo cui l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.