Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper request for evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tah Mohamed Aly Ahmed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding aggravated robbery and other crimes, but the court found the petition lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court determined that the appellant's requests to re-examine probative sources were improper in a legitimacy review and did not identify any reversible distortions of evidence under Article 606.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal in a criminal legitimacy proceeding is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds or if it improperly requests a re-evaluation of probative sources, as such operations are extraneous to the current judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHA MOHAMED ALY AHMED nato a ROMA il 03/10/1995 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, in data 20 ottobre 2021, il Tribunale capitolino aveva riconosciuto Mohamed Aly Ahnned Taha responsabile dei reati di rapina aggravata a lui ascritti ai capi a), b), del delitto di rapina di cui al capo c), dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate di cui ai capi d) e e) della rubrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., propone censure non consentite in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione del tutto estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294); né individua profili di travisamento della prova suscettibili di essere dedotti in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.